Art. 2.

      1. Alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Composizione delle Corti di assise). - 1. La Corte di assise è composta:

          a) da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello

 

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o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) a otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente per la decisione finale»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Composizione delle Corti di assise di appello). - 1. La Corte di assise di appello è composta:

          a) da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) da otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente per la decisione finale»;

          c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al terzo comma, le parole: «la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «la delegazione può farsi al giudice popolare che svolge le funzioni di presidente»;

          2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

              «La sentenza è compilata dai giudici popolari».